Chi è obbligato
L’obbligo riguarda chiunque venda beni ai consumatori privati, in negozio o online: rivenditori di giornali, che vendono anche giocattoli, oggettistica e cancelleria, ma anche parrucchieri che vendono prodotti per capelli, negozi di alimentari, enoteche e così via. Sono escluse soltanto le vendite tra imprese e professionisti.
La garanzia legale vale per tutti i beni venduti al consumatore. Per un’edicola, quindi, l’esposizione del cartello è in pratica sempre dovuta.
Sanzioni
La mancata esposizione dell’avviso costituisce violazione degli obblighi informativi del Codice del consumo ed è sanzionabile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sanzioni che partono da 5.000 euro.
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