STATUTO dell'Associazione Sindacale “FEDERAZIONE AUTONOMA GIORNALAI”
ART. 1- Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, della Costituzione Italiana e della Corte di Giustizia Europea, l’Associazione Sindacale denominata: “FEDERAZIONE AUTONOMA GIORNALAI” (da qui in poi per semplicità “Sindacato” o “F.A.G.”). Essa assume la forma giuridica di ente non commerciale, apartitico e aconfessionale. L’associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.
Il Sindacato ha sede legale in Via Vincenzo Viviani n° 50 nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Il trasferimento della sede legale nel comune di Sesto Fiorentino non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2-Statuto
Il Sindacato è disciplinato dal presente Statuto, nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea Nazionale dei soci delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.
ART. 3- Efficacia dello statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4- Interpretazione dello statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
ART. 5- Finalità e attività
La finalità istituzionale del Sindacato è quella di tutelare l’interesse collettivo dei rivenditori di giornali e loro pensionati, proponendosi come loro rappresentante nei confronti dei terzi. In particolare, il Sindacato si propone di specializzarsi, senza esaurire in questo le sue attività e la sua finalità, nel rappresentare i gestori delle rivendite di giornali e loro pensionati.
Per il raggiungimento di tale finalità il Sindacato favorisce:
- l’apertura di una o più sedi operative per la tutela della categoria rappresentata;
- la transindacabilità al fine di perseguire l’unione sindacale, attraverso la collaborazione con i patronati e altre forme associazionistiche (quali strumenti che permettono ai tesserati del Sindacato di far valere i propri diritti) di emanazione di altre sigle sindacali. A questo scopo il Sindacato favorirà l’ospitalità di altre sigle sindacali nelle proprie sedi operative ed eventualmente cercando ospitalità negli uffici territoriali di altre sigle sindacali;
- l’assistenza, prestata prevalentemente a iscritti, associati e partecipanti, in materia di rivendita di giornali. La finalità sopra esposta potrà essere perseguita anche mediante la realizzazione di altre azioni quali, a titolo non esaustivo:
- accordi quadro per la fornitura ai membri del Sindacato di beni o servizi a condizioni agevolate;
- accordi quadro per l’accesso al micro-credito bancario ai membri del Sindacato a condizioni agevolate;
- accordi con le amministrazioni comunali per la stipula di condizioni di miglior favore in materia di tributi locali;
- convenzioni con altre Associazioni che operino nel campo della tutela della promozione sociale per offrire i propri servizi.
É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione del Sindacato (anche detto “Consiglio Nazionale”) purché tali attività siano coerenti con le finalità del Sindacato stesso.
ART. 6- Organizzazione territoriale del Sindacato – Ammissione
Il Sindacato è organizzato territorialmente in sedi operative.
Le persone fisiche partecipano al Sindacato iscrivendosi allo stesso e sono denominate “tesserati” o “soci” o “associati”.
L’ammissione al Sindacato è deliberata dall’Organo di Amministrazione secondo le motivazioni previste dai successivi articoli.
ART. 7- Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci del Sindacato lavoratori, pensionati e consumatori, nonché persone giuridiche il cui Statuto non sia in contrapposizione con quello del Sindacato.
I soci del Sindacato hanno il diritto di:
- eleggere, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, liberamente gli Organi sociali/amministrativi/direttivi e di eleggere liberamente, negli stessi, propri rappresentanti (purché tesserati al Sindacato) oltreché votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività del Sindacato e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e ha il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 8- Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dal Sindacato mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione territoriale; il recesso ha effetto allo scadere dell’anno sociale in corso purché effettuato con almeno tre mesi in anticipo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dal Sindacato. L’esclusione può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione nazionale solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 9- Organi Sociali Nazionali
Gli Organi nazionali del Sindacato sono:
- Assemblea Nazionale dei soci;
- Organo di Amministrazione Nazionale (Consiglio Nazionale);
- Presidente Nazionale;
- Organo di Controllo Nazionale (eventuale);
- Organo di Revisione Nazionale (eventuale).
Essi sono liberamente eleggibili.
ART. 10- Assemblea Nazionale dei soci
L’Assemblea Nazionale dei soci è l’organo sovrano del Sindacato ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Nazionale lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento del Sindacato. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Se il Sindacato supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell’avviso di convocazione.
ART. 11- Compiti dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale:
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali nazionali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio secondo quanto meglio dettagliato all’articolo 21 del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali nazionali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati, se l’Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Sindacato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Laddove il Sindacato dovesse avere un numero di associati inferiore a 500, le competenze dell’Assemblea Nazionale potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
ART. 12- Validità dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ciascun socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro membro convocato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno).
L’Assemblea Nazionale straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie il Sindacato e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Ciascun socio ha un voto nel rispetto dell’articolo 2373 del Codice Civile.
I membri dell’Organo di Amministrazione nazionale non possono votare:
- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l’approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli Organi di revisione contabile.
ART. 13- Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente Nazionale.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 14- Organo di Amministrazione nazionale
Il Sindacato deve nominare un Organo di Amministrazione (anche detto “Consiglio Nazionale”). La nomina di tali amministratori spetta all’Assemblea Nazionale, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’Atto Costitutivo. Coloro che vengono nominati all’interno del Consiglio Nazionale devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
L’Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, il loro numero dovrà comunque essere dispari) eletti dall’Assemblea Nazionale tra i tesserati. L’Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente Nazionale di cui all’articolo 16.
Dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.
L’Organo di Amministrazione nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea Nazionale; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività del Sindacato, il rendiconto consuntivo e preventivo (se richiesto); delibera sull’esclusione degli associati.
Ai componenti degli Organi sociali nazionali (ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori nazionali è generale.
Il Consiglio Nazionale ha l’obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio da proporre poi in approvazione all’Assemblea Nazionale.
ART. 15- Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza del Sindacato; presiede l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea Nazionale; convoca l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente Nazionale dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea Nazionale, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente Nazionale convoca l’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale svolge l’ordinaria amministrazione nell’interesse del buon andamento del Sindacato stesso, riferendo al Consiglio Nazionale in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16- Organo di Controllo nazionale
La nomina di un Organo di Controllo nazionale, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’Organo di Controllo nazionale è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico intervento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
Ai componenti dell’Organo di Controllo nazionale si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
I componenti dell’Organo di Controllo nazionale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo nazionale collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo nazionale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo nazionale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo nazionale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori nazionali notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati interventi.
Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati se il Sindacato dovesse superare i 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’Organo di Controllo nazionale, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’Assemblea Nazionale.
Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati del Sindacato, l’Organo di Controllo nazionale deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.
ART. 17- Organo di Revisione nazionale
Si deve nominare un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro o incaricare una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo di cui sopra cessa se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico intervento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
ART. 18- Risorse economiche – Patrimonio
Le risorse economiche ed il Patrimonio del Sindacato sono costituiti da:
- quote associative;
- contributi pubblici, privati e delle sezioni territoriali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge per i Sindacati.
Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio del Sindacato. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il patrimonio del Sindacato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio del Sindacato, al fine dell’ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma minima pari a 100 euro, liquida e disponibile.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’Organo di Amministrazione nazionale, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo nazionale ove nominato, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di ente non riconosciuto, la fusione o lo scioglimento del Sindacato.
Il fondo di gestione del Sindacato è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio del Sindacato medesimo, salvo quanto previsto per il patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da contributi dei tesserati e delle sezioni territoriali;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse del Sindacato saranno impiegate per il funzionamento del Sindacato stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.
La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.
ART. 19- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Il Sindacato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
ART. 20- Bilancio di esercizio
I documenti di bilancio del Sindacato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il bilancio di esercizio è predisposto dall’Organo di Amministrazione nazionale e viene approvato dall’Assemblea Nazionale ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il bilancio di esercizio nazionale deve essere redatto dall’Organo di Amministrazione nazionale e approvato dall’Assemblea Nazionale degli associati.
Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario delle finalità statutarie.
Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Organo di Amministrazione nazionale documenta l’eventuale carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.
ART. 21- Bilancio sociale
Se il Sindacato dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà pubblicare, nel proprio sito internet, il bilancio sociale nazionale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni stesse del Sindacato, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Inoltre, se il Sindacato dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato, nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
ART. 22- Personale retribuito
Il Sindacato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
I rapporti tra il Sindacato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dal Sindacato medesimo.
ART. 23- Qualifico di volontario
Il Sindacato può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso il Sindacato, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dal Sindacato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Sindacato medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del presente Statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
ART. 24- Scioglimento ed evoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento del Sindacato sarà deciso soltanto dall’Assemblea Nazionale straordinaria con le modalità di cui agli articoli precedenti. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Sindacato, su deliberazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria. La devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’Ufficio del Registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o del Ministero competente.
Il Sindacato non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all’articolo 42-bis del Codice Civile.
ART. 25- Libri sociali nazionali obbligatori e loro esame da parte degli associati
Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui il Sindacato dovesse far parte):
- l’eventuale bilancio sociale nazionali (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte);
- le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo nazionali, ai dirigenti nonché agli associati (quando il Sindacato dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).
Il Sindacato deve tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Nazionali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione nazionale e dell’Organo di Controllo nazionale;
- i libri di eventuali altri Organi sociali nazionali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione nazionale.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L’esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale del Sindacato o di un suo delegato.
ART. 26- Disposizioni finali relative all’ordinamento interno del Sindacato
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Gli amministratori, i componenti dell’Organo di Controllo nazionale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti del Sindacato, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili.
Almeno un decimo degli associati, l’Organo di Controllo nazionale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.
Approvato e sottoscritto il giorno 23 marzo 2025
